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UTILIZZO CAMINO PER RISCALDAMENTO

Avvisiamo tutti gli utenti che la Regione Lombardia con DGR ha ribadito che sotto i 300 mt di altidudine (slm) non si puo' utilizzare il camino come fonte di riscaldamento, dal 15 ottobre al 15 aprile. Questo quindi vale per tutti gli abitanti della regione Lombardia della "bassa pianura", è sottointeso e si capisce bene che chi abita in montagna è liberissimo di utilizzarlo!! Inoltre, questo vale per chi ha un camino tradizionale, aperto e senza vetro che chiudendolo lo fa diventare una stufa a legna più che un camino.. RICORDARLO E' SEMPRE MEGLIO, C'E' ANCORA CHI NON LO SA..!!!! SI EVITANO SANZIONI E BRUTTE SORPRESE!

ALCUNE NOTIZIE UTILI IN BREVE..

> Obbligo di Libretto di impianto di Climatizzazione anche per gli impianti di condizionamento per potenza utile uguale o > 12 kw (non si fa la somma dei singoli impianti eventualmente installati per il momento, salvo modifiche che potrebbero avvenire in futuro).

> Obbligo di Libretto di impianto di Climatizzazione anche per i radiatori individuali a gas-metano ("stufette" tipo ROBUR, FONDITAL, ECC) quando pìù di 1 nello stesso impianto termico (abitazione), facendo la somma dei generatori per la quale poi dovrà essere versato il contributo regionale/locale (bollino) ogni 2 anni.

> Anche le stufe a legna/gas-metano/pellet devono avere il proprio Libretto di impianto di Climatizzazione e soprattutto la Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore di tali generatori. E' previsto il pagamento del contributo regionale/locale (bollino) ogni 2 anni. Mentre l'analisi di combustione (prova fumi) per il momento non è ancora prevista. IMPORTANTE: le suddette stufe a legna/gas-metano/pellet devono essere OMOLOGATE CE e devono avere un rendimento minimo di legge garantito dal costruttore (Vedi libretto generatore dove deve esserci indicato questo dato) che rispetti la normativa vigente (vedi la sezione "NORMATIVA").

> C.P.I. - ATTENZIONE: Ai fini dell'obbligo di avere o meno il C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi) per gli impianti superiore ai 116,3 kw (100.000 kcal) la nuova normativa regionale, ridefinisce che tale obbligo riguarda quegli impianti che siano di potenza termica nominale superiore a 116 kw e non più 116,3 come accadeva poco tempo fa.